Art. 10.
(Inserimento nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

      1. L'acquedotto sottomarino di cui alla presente legge è inserito nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui alla delibera CIPE n. 74/05 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.